Calcolo interessi moratori
Gli interessi moratori costituiscono una sorta di risarcimento per il danno causato dal ritardo nel pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente, tra l’altro senza l’onere per il creditore di provare il danno subìto. L’applicazione non applica l’anatocismo (interessi sugli interessi). La formula utilizzata per il calcolo degli interessi moratori è la seguente:I = D x S x N/36500
dove: D è l’importo dovuto, S è il tasso di mora, N è il numero di giorni di maturazione degli interessi, 36500 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile x 100.
NOTA: Trattandosi di interessi calcolati giornalmente, si assume che il denominatore sia 36500 anche per gli anni bisestili. In caso contrario risulterebbe un interesse di mora giornaliero più basso negli anni bisestili, introducendo di fatto una disparità di trattamento in funzione del periodo di calcolo. Tale considerazione, basata su un criterio di equità e uniformità, trova riscontro anche nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 296/E del 14 luglio 2008 in materia di interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso.
Modifiche normative (articolo pubblicato)
Maggiorazione BCE: Le nuove norme in materia di interessi moratori introdotte dal DLGS. 192/2012, tra cui la maggiorazione dell’8% rispetto al tasso di riferimento BCE, si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall’ art. 3, comma 1 del citato decreto. Ne consegue che per le transazioni commerciali concluse entro il 31/12/2012 continua ad applicarsi la maggiorazione previgente pari al 7%. Per gestire questo momento di transizione abbiamo predisposto nella maschera dell’applicazione l’apposito campo che consente di indicare se la transazione si è conclusa entro tale data. Prodotti agricoli e agroalimentari: I contratti relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari, sono disciplinati dall’ art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Il comma 3 stabilisce che per tali contratti “il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e’ maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali (*) ed e’ inderogabile.” (*) La maggiorazione è stata portata dal 2% al 4% dal comma 3 dell’ art. 2 del D.L. 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015, n. 91, pubblicata sulla G.U. n. del .DLGS n. 231 del 09/10/2002 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”
DLGS n. 192 del 09/11/2002 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.”
Decorrenza degli Interessi di Mora (Art. 4 Dlgs 231)
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:Confronta il testo originale dell’art. 4 e il testo in vigore fino al 29/12/2012.
Saggio degli Interessi (Art. 5 Dlgs 231)
1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese e’ consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’ articolo 7. 2. Il tasso di riferimento e’ cosi’ determinato: a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno; b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno. 3. Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.antonio.martolo@gmail.com - Tel. 05 2307 1547
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