Calcolo interessi moratori
Gli interessi moratori costituiscono una sorta di risarcimento per il danno causato dal ritardo nel pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente, tra l’altro senza l’onere per il creditore di provare il danno subìto.
L’applicazione non applica l’anatocismo (interessi sugli interessi).
La formula utilizzata per il calcolo degli interessi moratori è la seguente:
I = D x S x N/36500
dove:
D è l’importo dovuto,
S è il tasso di mora,
N è il numero di giorni di maturazione degli interessi,
36500 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile x 100.
NOTA:
Trattandosi di interessi calcolati giornalmente, si assume che il denominatore sia 36500 anche per gli anni bisestili. In caso contrario risulterebbe un interesse di mora giornaliero più basso negli anni bisestili, introducendo di fatto una disparità di trattamento in funzione del periodo di calcolo.
Tale considerazione, basata su un criterio di equità e uniformità, trova riscontro anche nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 296/E del 14 luglio 2008 in materia di interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso.
Modifiche normative (articolo pubblicato)
Maggiorazione BCE:
Le nuove norme in materia di interessi moratori introdotte dal
DLGS. 192/2012, tra cui la
maggiorazione dell’8% rispetto al tasso di riferimento BCE, si applicano alle transazioni commerciali
concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall’
art. 3, comma 1 del citato decreto.
Ne consegue che per le transazioni commerciali concluse entro il 31/12/2012 continua ad applicarsi la maggiorazione previgente pari al
7%.
Per gestire questo momento di transizione abbiamo predisposto nella maschera dell’applicazione l’apposito campo che consente di indicare se la transazione si è conclusa entro tale data.
Prodotti agricoli e agroalimentari:
I contratti relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari, sono disciplinati dall’
art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
Il comma 3 stabilisce che per tali contratti
“il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e’ maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali (*) ed e’ inderogabile.”
(*) La maggiorazione è stata portata
dal 2% al 4% dal comma 3 dell’
art. 2 del D.L. 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015, n. 91, pubblicata sulla G.U. n. del .
DLGS n. 231 del 09/10/2002 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”
DLGS n. 192 del 09/11/2002 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.”
Decorrenza degli Interessi di Mora (Art. 4 Dlgs 231)
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal
giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2.
Termini superiori a sessanta giorni, purchè non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’
articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purchè in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2
non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
5. I
termini di cui al comma 2 sono
raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purchè ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’
articolo 7. L’accordo deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di
pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
Saggio degli Interessi (Art. 5 Dlgs 231)
1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli
interessi legali di mora.
Nelle transazioni commerciali tra imprese e’ consentito alle parti di
concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’
articolo 7.
2. Il tasso di riferimento e’ cosi’ determinato:
a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.